Incoterms 2020
Sommario
- EXW “Franco Fabbrica”
- FCA “Franco Vettore”
- FAS “Franco Lungo Bordo”
- FOB “Franco a Bordo”
- CFR “Costo e Nolo”
- CIF “Costo Assicurazione e Nolo”
- CPT “Trasporto pagato fino A”
- CIP “Trasporto e Assicurazione pagati fino A”
- DAP “Consegnato al Luogo di Destinazione”
- DPU “Consegnato al Luogo di Scarico”
- DDP “Consegnato e Dazi Pagati”
EXW “Franco Fabbrica”
Nel termine “FRANCO FABBRICA” il venditore adempie l’obbligo di consegna mettendo la merce a disposizione del compratore nei propri locali (quali ad esempio stabilimento, fabbrica, deposito etc.) o in altro luogo convenuto. Salvo diverso accordo, concordato espressamente fra le parti, il venditore non è tenuto né a sdoganare la merce per l’esportazione né a caricarla sul mezzo di trasporto fornito dal compratore. Il compratore deve quindi sopportare tutte le spese e i rischi per portare la merce dai locali del venditore alla località di destinazione desiderata.
Questo Incoterm comporta per il venditore il minimo livello di obblighi. La clausola EXW può essere utilizzata per qualsiasi modalità di trasporto.
FCA “Franco Vettore”
Nel termine “FRANCO VETTORE” il venditore adempie il proprio obbligo relativo alla consegna mettendo la merce sdoganata e pronta per l’esportazione a disposizione del vettore, designato dal compratore, nel luogo o nel punto convenuto. Se il compratore non ha indicato un punto preciso, il venditore è libero di scegliere il punto in cui il vettore dovrà prendere in consegna la merce all’interno della località o zona convenuta. Il venditore è responsabile della fase di carico solo se la consegna è effettuata nei suoi locali. La clausola FCA può essere utilizzata per qualsiasi modalità di trasporto compresa quella multimodale.
Vi è la possibilità per le parti di un contratto di vendita con trasporto via mare di pattuire che il compratore richieda al vettore di consegnare la polizza “on board”. Le parti possono convenire che il trasporto avvenga a mezzo di un vettore terzo o che possa essere curato personalmente.
FAS “Franco Lungo Bordo”
Nel termine “FRANCO LUNGO BORDO” il venditore adempie l’obbligo di consegna mettendo la merce sulla banchina del porto convenuto o sui mezzi galleggianti nel porto medesimo. A partire da quel momento tutte le spese ed i rischi di perdita o di danni alle merci devono essere sopportate dal compratore. Nel termine FAS l’onere dello sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione. Il termine FAS può essere usato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.
FOB “Franco a Bordo”
Nel termine “FRANCO A BORDO” il venditore adempie l’obbligo di consegna mettendo la merce a bordo della nave designata dal compratore nel porto di imbarco convenuto. A partire da questo momento tutte le spese e i rischi di perdita o danneggiamento della merce sono a carico del compratore. Il venditore deve provvedere allo sdoganamento della merce per l’esportazione.
Questa clausola non prevede obblighi per quanto riguarda la stipulazione del contratto di assicurazione. Il termine FOB può essere utilizzato esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.
CFR “Costo e Nolo”
Nel termine “COSTO E NOLO” il venditore adempie l’obbligo di consegna, come nella precedente clausola FOB, nel momento in cui la merce è a bordo della nave nel porto d’imbarco convenuto.
Il venditore deve sopportare tutte le spese necessarie per trasportare la merce fino al porto di destinazione convenuto, ma il rischio di perdita o di danni alla merce, come pure ogni spesa addizionale dovuta per fatti accaduti dopo che la merce sia stata consegnata a bordo della nave, si trasferisce dal venditore al compratore dal momento in cui la merce è a bordo della nave nel porto di imbarco.
Nel termine CFR lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Questo termine può essere usato solo nel caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.
CIF “Costo Assicurazione e Nolo”
Nel termine “COSTO ASSICURAZIONE E NOLO” il
venditore adempie l’obbligo di consegna, come nel termine CFR, quando la merce è a bordo della nave nel porto di imbarco. Egli però non solo è tenuto a sopportare i costi relativi al trasporto della merce fino al porto di destinazione convenuto e quelli relativi allo sdoganamento della merce per l’esportazione ma ha anche l’obbligo di fornire una copertura assicurativa minima contro il rischio del compratore di perdita o danneggiamento della merce durante il trasporto. Il venditore pertanto è tenuto a stipulare il contratto di assicurazione e pagare il premio relativo.
La clausola CIF è utilizzabile esclusivamente in caso di trasporto marittimo o per vie navigabili interne.
CPT “Trasporto pagato fino A”
Nel termine “TRASPORTO PAGATO FINO A” il venditore adempie l’obbligo di consegna rimettendo la merce al vettore da lui stesso designato. Il venditore deve però pagare il costo del trasporto della merce fino al luogo di destinazione convenuto. Il rischio di perdita o di danni alla merce ed anche ogni spesa addizionale per fatti accaduti alla merce dopo che questa è stata consegnata al vettore deve essere sopportato dal compratore.
“Vettore” sta ad indicare qualsiasi persona che si impegna attraverso la stipulazione di un contratto ad effettuare un trasporto ferroviario, stradale, aereo, marittimo, per vie navigabili interne o mediante una combinazione di tali modi di trasporto.
Nel caso in cui per trasportare la merce si utilizzino più vettori, la consegna si intende effettuata quando la merce è stata rimessa al primo vettore. Nel termine CPT lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Il termine CPT può essere usato per tutti i modi di trasporto.
CIP “Trasporto e Assicurazione pagati fino A”
Nel termine “TRASPORTO E ASSICURAZIONE PAGATI FINO A” il venditore ha gli stessi obblighi previsti dal termine CPT con l’onere in più di dover fornire un’assicurazione contro il rischio del compratore di perdita o di danni alla merce durante il trasporto. Il venditore quindi stipula, a sue spese, un contratto di assicurazione. Il compratore deve tener ben presente che il venditore è tenuto a fornire soltanto una copertura assicurativa minima. Nel termine CIP lo sdoganamento della merce all’esportazione è a carico del venditore. Il termine CIP può essere usato per tutti i modi di trasporto.
DAP “Consegnato al luogo di destinazione”
Nel termine CONSEGNATO AL LUOGO DI DESTINAZIONE il venditore effettua la consegna mettendo la merce a disposizione del compratore sul mezzo di trasporto pronta per lo scarico nel luogo di destinazione convenuto. Il venditore sopporta tutti i rischi connessi al trasporto fino al luogo di destinazione convenuto. Il venditore deve sdoganare la merce all’esportazione, ma non all’importazione.
Questo termine può essere usato per tutti i modi di trasporto. Le parti possono convenire che il trasporto avvenga a mezzo di un vettore terzo o che possa essere curato personalmente.
DPU “Consegnato al luogo di scarico”
Con il termine CONSEGNATO AL LUOGO DI SCARICO, il venditore consegna – e trasferisce il messa a disposizione dell’acquirente in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all’interno di quel luogo.
DDP “Consegnato e Dazi Pagati”
Con il termine CONSEGNATO E DAZI PAGATI, il venditore consegna – e trasferisce il rischio – all’acquirente quando la merce, pronta per essere scaricata dal mezzo di trasporto in arrivo, è messa a disposizione dell’acquirente in un luogo di destinazione concordato o nel punto concordato all’interno di quel luogo, se tale punto viene concordato. Il venditore si assume, pertanto, tutti i rischi connessi al trasporto della merce nel luogo di destinazione indicato o nel punto concordato all’interno di quel luogo.
Il venditore, inoltre, ha l’obbligo di sdoganare la merce, non solo per l’esportazione ma anche per l’importazione. Le parti possono convenire che il trasporto avvenga a mezzo di un vettore terzo o che possa essere curato personalmente.